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14/05/2014 | Stilo (RC)

POR - FESR 2007-2013

Completamenti: Stilo (RC). Insediamento villaggio minerario - Scavo, restauro e valorizzazione
 
 
 
Avvisi
Si comunica che la data di apertura delle offerte è stata fissata alle ore 15:00 del 12.03.2014
Pubblicato il verbale della seduta del 12 marzo 2014
 
 
Contenuto Bando
In esecuzione del decreto dirigenziale n. 7 del 29.01.2014 si pubblica il bando relativo all'appalto denominato: Appalto misto per l’esecuzione di lavori ed operazioni specialistiche connesse allo scavo archeologico sulla base del progetto definitivo sulla base del progetto definitivo, per l’intervento denominato: Stilo (RC). Insediamento villaggio minerario - Scavo, restauro e valorizzazione".  CUP: F59G11000190006 - CIG(SIMOG) : 5588553BD1 
Si informa che il termine ultimo per presentare richiesta di sopralluogo OBBLIGATORIO  sono le ore 12:00 del 24.02.2014 mendiante e-mail da inviare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: mbac-sbap-rc@mailcert.beniculturali.it. 
le richieste di informazione/chiarimenti dovranno essere trasmesse entro le ore 12:00 del 24.02.2014 esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: 
direzioneregionalecalabria@pec.it. Saranno ritenute irricevibili le richieste trasmesse oltre le  12:00 del 24.02.2014. 
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE è FISSATO ALLE ORE 12:00 DEL 6.03.2014. 

SI COMUNICA CHE PER PROBLEMI TECNICO-ORGANIZZATIVI LA DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E' POSTICIPATA ALLE ORE 12:00 DEL 12.03.2014
bando di gara
Disciplinare di gara
01_Relazione
0
2_CME
03_CME sicurezza
04_CSA
05_EPU
06_Documentazione fotografica
Verbale sopralluogo
Avviso posticipo scadenza
Si comunica che la data di apertura delle offerte è stata fissata alle ore 15:00 del 12.03.2014
Pubblicato il verbale di gara della seduta del 12 marzi 2014
Si pubblica l'avviso di appalto aggiudicato
 
 
D:In riferimento al punto III.6 CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO di cui punto b) è richiesto come ulteriore requisito di partecipazione la presenza di un archeologo, pertanto si chiede se tale figura deve essere posseduta come direttore tecnico nella SOA, oppure può essere un soggetto esterno indicato in fase di gara oppure un soggetto esterno indicato successivamente all' eventuale aggiudicazione?
R:Tale requisito è previsto pena l’esclusione dalla gara, per i soggetti non in possesso di attestazione SOA nella categoria OS 25.

Qualora il concorrente sia privo di attestazione SOA nella categoria OS 25 dovrà indicare il nominativo del professionista archeologo che a sua volta dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti ed elencare i fatturati registrati nel quinquennio.

Relativamente ai lavori di scavo analoghi eseguiti dovranno essere prodotte dichiarazioni singole e/o cumulative con la specifica indicazione del: Comune e sigla provinciale, località, sito, tipologia archeologica, tipologia dello scavo, durata reale dei periodi di tempo (data di inizio e di fine), dell’importo del lavoro oggetto di scavo e dell’affidamento al professionista; n. di protocollo e data dell’affidamento; indicazione della Soprintendenza o Università/Dipartimenti titolari di concessioni di scavi che dovranno attestare l’attività svolta, direttore dello scavo.

Il concorrente potrà altresì dichiarare la volontà di subappaltare totalmente le voci di computo relative.

Si precisa che comunque la prestazione richiesta afferisce ad una attività lavorativa da svolgersi esclusivamente sul luogo degli scavi e che pertanto, durante tutta la durata degli stessi ed in maniera continuativa dovrà essere garantita la presenza dell’archeologo/disegnatore sopra indicato.

 
D:In relazione al punto III.6)b) relativo alla presenza di Archeologo, pena l'esclusione, si richiedono maggiori delucidazioni:

- Come si dimostra la presenza del suddetto archeologo?

- In caso di A.T.I., il professionista compare o è solo indicato?
R:Si veda la risposta alla faq n. 1.
 
D:Per l’archeologo di cui al punto III.6.b), del Bando di Gara, in fase di gara è sufficiente allegare una autodichiarazione a firma del professionista circa il possesso dei requisiti richiesti o occorrono altri documenti?in tale ultimo caso, quali?
R:Si veda la risposta alla faq n. 1
 
D:Con riferimento al sopralluogo in caso di raggruppamento temporaneo, il Bando di Gara lascia intendere (Sez. VI.3.d, pag. 9) che in caso di RTI verticale il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell’operatore economico mandatario o capogruppo, mentre il Disciplinare specifica (cap. 4.2, pag. 6) che in caso di RTI il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati. Chiediamo pertanto un chiarimento su quale documento vada presentato (delega, procura notarile o altro) nel caso di sopralluogo fatto da un dipendente dell’impresa mandante.

R:Non pare che ci sia difformità tra le previsioni del bando e del disciplinare di gara nel merito del soggetto deputato alla effettuazione del sopralluogo, in quanto il bando di gara, testualmente recita alla pagina indicata: “… in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell’operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente…”.

Si ricordano le previsioni del disciplinare di gara, laddove si afferma che:

“Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

 
D:Considerato il criterio di aggiudicazione della gara (offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori, P.to IV.2 del Bando), ci risulta che ai sensi della normativa vigente (Legge n. 98/2013) il ribasso non vada applicato ai costi complessivi del personale e non limitatamente ai lavori in economia, contrariamente a quanto sembra prevedere il Disciplinare (P.to 11d-e). Chiediamo chiarimenti su questo punto.

R:Per l’appalto in questione sia il computo metrico che il capitolato specificano chiaramente l’importo- rispettivamente al lordo di spese generale e utile impresa nel primo e al netto di tali oneri nel secondo- del costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali.

Ai fini dell’appalto l’offerta è stata chiesta su tutto l’importo dei lavori ma ciò non toglie che  complessivamente il ribasso deve tenere conto del fatto che non potrà essere considerata nel computo la somma prevista per il costo del personale come riportato nell’allegato “incidenza manodopera” e, che tale importo sarà tenuto come riferimento sia per la valutazione di “offerte “Anormalmente basse” sia per la comunicazione dell’incidenza della manodopera agli enti previdenziali ed assicurativi. 

 
D:Il costo del personale per i soli lavori in economia viene riportato pari a € 51.957,95 (schema a pagina 3 del Bando) e anche pari a € 66.457,84 (C.M.E.): quale dei due importi va considerato?
R: L’importo di € 66.457,84 rappresenta l’importo complessivo dei lavori in economia mentre l’importo di € 51.957,95 è la parte degli stessi depurata dalla quota relativa agli utili dell’impresa non soggetta a ribasso

 
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