mappa
  • Provincia di Cosenza
  • BSAE
  • BAP CZ - CS - KR
  • ARCHIVIO DI STATO
    Via Giovan Vincenzo Gravina
    87100 Cosenza(CS)
  • BIBLIOTECA NAZIONALE
    Piazza Toscano
    87100 Cosenza(CS)
  • Provincia di Reggio Calabria
  • BA
  • BAP RC - VV
  • ARCHIVIO DI STATO
    Via Lia Casalotto
    89100 Reggio Calabria(RC)
  • SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA
    Via Tripepi 59
    89100 Reggio Calabria(RC)
  • Provincia di Vibo Valentia
  • ARCHIVIO DI STATO
    Via Jan Palach, 46
    89900 Vibo Valentia(VV)
  • Provincia di Catanzaro
  • ARCHIVIO DI STATO
    Piazza Rosario,6
    88100 Catanzaro(CZ)
  • SEGRETARIATO
    REGIONALE
    PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

    Via Scylletion,1
    Roccelletta di Borgia(CZ)
Questo sito utilizza i cookie anche di terze parti che ci aiutano a fornire i nostri servizi, clicca su +Info per saperne di più
Continuando sul sito o premendo su OK presti il consenso all'uso dei cookie
Attività >> Attività di Tutela >> Dichiarazione di interesse culturale (art. 13 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
 
L'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone che la dichiarazione dell’interesse culturale accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10 c. 3 del Codice. Il successivo comma 2 chiarisce che tale dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’articolo 10 c. 2 del Codice. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la del loro natura giuridica. Ai sensi dell'art. 17, c. 3 lett.d) del Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali il Direttore Regionale: "… dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice" sulla base dei risultati delle attività svolte dai Soprintendenti competenti che, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. h: "istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice".

In sintesi la dichiarazione di interesse culturale è il provvedimento  formale che riconosce la sussistenza dell'interesse culturale dei beni mobili o immobili, disciplinato dal Codice per i Beni culturali e del Paesaggio (articoli 13-16).

Sono beni culturali, dichiarati ai sensi dell'articolo 13:
  • le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli elencati all’articolo 10, comma 1 del Codice (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), come previsto dall’articolo 10, comma 3 del suddetto decreto;
  • gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
  • le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
  • le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
  • le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate all’articolo 10, comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.
Sono sottoposte a specifiche disposizioni di tutela le tipologie di cose indicate all’articolo 11, quali gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, gli studi d’artista, le aree pubbliche, ecc. Spiccano le recenti inclusioni nella disciplina di tutela, ai sensi dell’articolo 11, delle cose immobili opera dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico e le vestigia della Prima guerra mondiale individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico.
Per queste tuttavia resta ferma l'applicabilità delle disposizioni concernenti i procedimenti dichiarativi di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.
La tutela di alcuni beni è assicurata  per legge e non necessita di espresso procedimento dichiarativo. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. Sono le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (si veda il Codice, articoli 10, comma 2 e 13, comma 2).
In ordine alla presenza di riferimenti alla storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero di testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può essere dichiarato l’interesse particolarmente importante di cose mobili o immobili a chiunque appartenenti (art. 10, comma 3, lett. d) ).
Il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale è avviato, dal Soprintendente competente per territorio e materia che ne dà comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 14).
Il soprintendente cura la fase istruttoria del procedimento, a conclusione della quale la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici emana il provvedimento di dichiarazione di dichiarazione di interesse culturale comprendente le eventuali prescrizioni di tutela indiretta (Codice, art. 45).
Tale provvedimento viene notificato in via amministrativa.
Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del Soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo (art. 15).
Elenco dei vincoli della Calabria

Responsabile del Servizio Beni Architettonici, Paesaggistici e Archeologici:
arch. Sabina Antonietta Rizzi, sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it
  
copyright 2006 - 2024 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - CulturaItalia Versione 2.0