La legge 8 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ha sancito per la prima volta i principi generali dell’attività amministrativa individuandoli all’art. 1 laddove si afferma: “ L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario.”
I successivi provvedimenti di integrazione ed attuazione della legge 8 agosto 1990 n.241 ne hanno rafforzato il valore, rendendo effettivo quel cambiamento tanto atteso dai cittadini/utenti.
L'attuale versione della legge sul procedimento amministrativo prevede principi non inseriti nel testo originario.
In particolare, la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005 - in vigore dall'8 marzo 2005) - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, introduce esplicitamente il principio della trasparenza amministrativa. L’art. 10 della legge 18 giugno 2009 n. 69, modifica l’art. 22 della legge sul procedimento amministrativo stabilendo che l’accesso è principio generale dell’attività amministrativa “… al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.
La stessa legge obbliga all’art. 21 le P.A. a pubblicare sul sito internet alcuni dati quali le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi e-mail e le informazioni da legge.
Del principio della trasparenza si è parlato molto confondendolo spesso con la pubblicità o con il diritto di accesso. In effetti, ciò che è trasparente è contrapposto a ciò che è occulto e pertanto “verificabile” in qualunque momento da chi presenti interessi qualificati ad avere tutte le informazioni inerenti un determinato procedimento/atto/scelta della Pubblica Amministrazione.
Pertanto la pubblicità ed il diritto di accesso sono strumenti per perseguire la trasparenza, essa mira a rendere chiara, conoscibile e comprensibile l’azione e l’orgazione amministrativa.
Trasparenza amministrativa è espressione che, nel diritto amministrativo, evoca l’idea di un agire, da parte dei soggetti pubblici, in modo tale che sia garantita l’esigenza dei privati cittadini di poter adeguatamente comprendere la ragione di ogni atto dei soggetti pubblici e il procedimento attraverso cui l’atto è stato posto in essere (da Enciclopedia Garzanti del diritto).
Trasparenza è semplificazione linguistica e consiste nell’adottare linguaggi che rendano i provvedimenti amministrativi semplici e comprensibili tanto da permettere al cittadino di poter valutare il potere esercitato dagli organi emittenti.
Trasparenza amministrativa è fornire tutte le informazioni idonee a poter valutare l’operato di chi occupa posizioni di vertice nei pubblici uffici, nonché i risultati perseguiti nel complesso dall’ufficio medesimo. In tal senso il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", all'articolo 11 comma 1 definisce l’obbligo da parte di ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale in una apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata: "Trasparenza, valutazione e merito" le seguenti informazioni:
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- il Piano e la Relazione sulla performance;
- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
- i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance;
- i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a mettere a disposizione del pubblico, per via telematica, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione di ragione e durata dell'incarico, nonché dell'ammontare dei compensi corrisposti, come previsto dall'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", modificato dall'articolo 34 del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248.
Intenzione della Direzione Regionale è di utilizzare questo spazio del sito internet per garantire la massima diffusione di tutte le informazioni inerenti l’attività e l’organizzazione ed i risultati della stessa, in modo completo con linguaggio comprensibile sulle diverse fasi procedimentali.
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