Il riordino della struttura organizzativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali disposta con il Decreto Legislativo 8 Gennaio 2004 n. 3, ha trasformato le Soprintendenze Regionali, già previste dal DPR 441/2000 art. 13, in Direzioni Generali Regionali, quale vertice della organizzazione periferica del Ministero e centro di riferimento nei rapporti con l'Amministrazione locale.
Le Direzioni Regionali hanno infatti, da un lato, il compito di instaurare canali di collaborazione con le istituzioni territoriali onde favorire un maggiore coordinamento nella attività di programmazione ed intervento, dall' altra, riuniscono compiti di gestione amministrativa e contabile degli uffici operanti sul territorio a vantaggio di una visione e gestione unitaria delle risorse disponibili.
Il Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, recepito con Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." individua all' Art. 16. gli organi periferici del Ministero che sono:
a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
b) le soprintendenze:
1) per i beni archeologici;
2) per i beni architettonici e paesaggistici;
3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
c) le soprintendenze archivistiche;
d) gli archivi di Stato;
e) le biblioteche statali;
f) i musei.
2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.
3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali
L'art. 17 del D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233 come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91 definisce le Direzioni Regionali ed assegna loro le seguenti funzioni di seguito elencate:
1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attivita' delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.
2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale.
3. Il direttore regionale, in particolare:
a) esercita sulle attivita' degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita' ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;
b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attivita' di tutela svolta;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) dichiara, su proposta degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e f), l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;
g) propone al direttore generale competente, sentite le Soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione, o degli altri alti pubblici territoriali, accompagnati dalle proprie valutazioni. Su indicazione del direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;
h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;
i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
m) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate alle Soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi ai sensi dell'articolo 44 del Codice;
n) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di piu' soprintendenze di settore;
o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;
p) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'art. 143, comma 3, del codice;
q) propone al Ministro, d'intesa con la direzione generale competente, l'esercizio dei poteri sostituivi per l'approvazione dei piani paesaggistici;
r) propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice;
s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive fornite dai competenti organi centrali;
t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);
u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;
v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;
aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le universita' e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualita' architettonica e urbanistica;
bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il ministero della pubblica istruzione;
cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;
dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice;
ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;
ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, nonche' la direzione generale competente per materia;
gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;
hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i).
4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere c), d), i), l), u), bb) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.
5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla direzione generale per il bilancio e la programmazione economica la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure.
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