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Attività >> Attività di Tutela >> Autorizzazione alla alienazione (art. 53-59 Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42)
 

Il procedimento di autorizzazione ad alienare è disciplinato dagli articoli 53-59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La banca dati, accessibile solo in area riservata dal sito  www.benitutelati.it, raccoglie gli estremi delle richieste di autorizzazione, dei relativi provvedimenti nonché degli atti degli effettivi trasferimenti di proprietà, riferiti ai beni culturali cosí come individuati a seguito della verifica dell'interesse culturale già descritto nell'apposita sezione.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio detta agli articoli 53 e seguenti le norme per il rilascio dell’autorizzazione alla alienazione e alle altre forme di trasferimento dei beni culturali di ragione dei soggetti elencati all'articolo 10, comma 1.
Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
La disciplina dettata per le alienazioni si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare una possibile alienazione dei beni culturali ivi indicati (art. 56, comma 4-quinquies).
L'alienazione comprende tutti gli atti costitutivi di diritti reali quali l’usufrutto, il diritto di superficie e l’enfiteusi.
Anche la permuta di un bene culturale (art. 58), purchè rientrante tra quelli di ragione dei soggetti sopra elencati, è soggetta ad autorizzazione, secondo le norme di cui agli articoli 55 e 56.

Beni immobili demaniali

Il demanio culturale è l’insieme dei beni appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali indicati all’articolo 822 del codice civile (art. 53, comma 1).
I beni immobili del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 53 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ai sensi dell'art. 54 del Codice possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della Parte Seconda.
Sono inalienabili: gli immobili e le aree di interesse archeologico; gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termine della normativa all'epoca vigente e quelli dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d)  (si vedano i beni elencati all’art. 54, comma 1).
Sono inalienabili cautelarmente le cose indicate all’articolo 10, comma 1 qualora siano opera di autore non più vivente e la loro esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili.
Sono oggetto di libero trasferimento le cose che, a conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12 risultino prive di interesse culturale; al contrario necessitano di preventiva autorizzazione ministeriale le cose che, a conclusione del procedimento dichiarativo dell’interesse culturale (artt. 55 e 56), siano dichiarate di interesse culturale.
Sono sottoposti alla preventiva verifica della culturalità anche i beni demaniali oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni ed altri enti pubblici territoriali, ivi compresi i beni immobili non in consegna al Ministero. Del loro trasferimento è data preventiva comunicazione alle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici ai fini dell’attività di vigilanza e di ispezione (art. 54, comma 3).
Per ottenere la preventiva autorizzazione alla alienazione sono richiesti i seguenti requisiti:
1) esito positivo della verifica dell’interesse culturale, effettuata con le modalità del procedimento informatizzato previsto dall’articolo 12: oggetto dell’autorizzazione è pertanto la cosa dichiarata bene culturale;
2) dichiarazioni della proprietà concernente i punti in elenco all’articolo 55, comma 2:
a) indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c) indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d) indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati, al momento della richiesta, a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai seguenti elementi (art. 55 comma 3-quater):
a) indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
e)  modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
L'autorizzazione è rilasciata dalla Direzione regionale acquisito il parere del Soprintendente e sentita la Regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati.
L’autorizzazione detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso e si pronuncia, se l’immobile non è utilizzato a scopo abitativo o commerciale, anche sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.
Il rilascio dell'autorizzazione può essere negato qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o risulti comunque non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo.
Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione (art. 55, comma 3-bis).
Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene (art. 55, comma 3-ter).
L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del cespite demaniale cui si riferisce, il quale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela per effetto della dichiarazione dell’interesse culturale (art. 55, comma 3-quinquies). Fra queste disposizioni rientra la preventiva autorizzazione per l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5 (art. 55, comma 3-sexies).

Altri beni immobili
È soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero anche l’alienazione dei beni culturali appartenenti a:
• enti pubblici non territoriali;
• persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2:
a) indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c) modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
L'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dall’alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi (art. 55, comma 3-bis). L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5 (art. 55, comma 3-sexies).
L’atto autorizzativo detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso

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