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Attività >> Attività di Coordinamento Amministrativo >> Il contributo economico dello Stato per il restauro e la conservazione dei beni culturali (art. 31 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42)
 

L'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (d’ora innanzi Codice) recita al comma 1: "Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare". Ai sensi dell'art. 17, c. 3 lett. f del Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali il Direttore Regionale: "dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;" sulla base dei risultati delle attività svolte dai Soprintendenti competenti che, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. g: "curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico".
La "partecipazione statale" sotto forma di contributi per l'esecuzione di interventi di restauro è determinata dal rilevante interesse culturale per la collettività, dei beni sottoposti a “tutela”, e quale contrappeso alle limitazioni ed obblighi che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (d'ora innanzi Codice) “impone” al proprietario o detentore del bene.
Infatti sia l’art. 1 (Principi) che l’art. 30 (Obblighi conservativi) del Codice stabiliscono, per lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico, per le persone giuridiche private senza fine di lucro e per i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali, l’obbligo di garantirne la conservazione e, per quanto possibile, la fruizione.
Pertanto, il proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni della parte seconda del D. Lgs. 42/2004, può richiedere, a seguito dell'approvazione del progetto di restauro (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 e 31 del D. Lgs. 42/2004), l'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali. Affinché possa essere pronunciata l'ammissione al contributo dell'intervento è necessario che:
 - il bene sia sottoposto alla formale tutela della legge;
- sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte della Soprintendenza competente (art. 21 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), prima dell'inizio della esecuzione dei medesimi.
L’art. 35 comma I°, contiene un riferimento specifico all’art. 31, (Interventi conservativi volontari), del nuovo Codice, ed estende la possibilità di accesso ai contributi, oltre che per interventi di restauro, anche ad altri interventi conservativi, così come specificati l’art. 29.
All'art. 37 con il comma 4° si stabilisce altresì che il contributo può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.
Sono dunque previsti due “istituti” distinti, ed attivabili per gli stessi lavori ma con diversi procedimenti, ed in particolare:
 - contributi in conto capitale (fondo perduto) artt. 35 e 36, per un ammontare non superiore alla metà della spesa sostenuta, pertanto nella misura massima del 50% dell’importo, (se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare, art. 35);
- contributi in conto interessi (interessi bancari su mutuo) art. 37; il Ministero corrisponde fino a sei punti percentuali, sul capitale richiesto dal proprietario del bene a titolo di mutuo, pagando, secondo le scadenze previste in un preciso piano di ammortamento, gli interessi su ogni singola rata.
 L’importo economico ammissibile, per le richieste dei due contributi, è quello relativo all’importo dei lavori ed agli oneri accessori (es. parcelle professionali, occupazione di suolo pubblico, ecc.), con esclusione dell’IVA.
Il contributo in conto capitale viene erogato a seguito della realizzazione dei lavori (completi o lotto funzionale) e dopo la presentazione di una documentazione “consuntiva” relativa agli stessi, sulla quale la Soprintendenza competente effettua specifico collaudo con riscontri tecnici ed amministrativi in sito.
Nel caso in cui il restauro o la manutenzione non si esaurisca in un unico intervento, si potranno inoltrare le domande di contributo anche per stralci successivi.
L'effettiva corresponsione dei contributi è comunque condizionata alla verifica della conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, nel rispetto dell'art. 21 e ss. del Codice, in caso di difformità, la concessione del contributo viene sospesa e la somma corrispondente al contributo eventualmente già erogato sarà recuperata in maniera coattiva.
Per la concessione del contributo sia esso in conto capitale che in conto interessi il Codice pone delle condizioni relative all’apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi stabilendo, all’art. 38, che: "Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all’atto della assunzione dell’onere della spesa ai sensi dell’articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell’articolo 35." precisando al successivo comma che: "Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili."
Come già previsto dalla Circolare MiBAC n. 5795 del 6 febbraio 2001, il beneficiario di tali contributi deve stipulare un atto di convenzione, della durata di almeno anni 10 , per l’apertura dell’edifico al pubblico, con modalità e calendario da concordare con il beneficiario del contributo stesso, per ogni edificio. Tale convenzione sarà sottoscritta secondo tempi diversi in funzione del tipo di contributo:
• per i contributi in conto capitale preventivamente alla concessione del contributo stesso;
• per i contributi in conto interessi alla fine dei lavori.
Il legislatore ha inteso così dare la massima pubblicità, anche attraverso la comunicazione agli enti territoriali, dell’esistenza di atti di convenzione e degli accordi per l’apertura al pubblico di beni culturali, anche di proprietà privata, per garantire la fruizione di tali beni restaurati con il concorso statale.
Le modalità di accesso ai contributi sono fissate dagli artt. 31, 35, 36 e 37, sia per quanto riguarda il contributo in conto capitale (fondo perduto in quota percentuale) che per quanto attiene il contributo in conto interessi (pagamento degli interessi bancari sul mutuo contratto dal possessore o detentore del bene).
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria con apposita circolare indirizzata alle Soprintendenze competenti istruzioni di dettaglio relativamente alle modalità e tempistiche in ambito regionale ad integrazione delle istruzioni procedurali di carattere generale già fornite dal Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota prot. DIP BA 476 del 9 febbraio 2006 al fine  di una corretta applicazione degli artt. 31, 36 e 37 del D.L.G. vo 22 gennaio 2004, n. 42.
Sono state distinte le fasi procedurali a seconda della tipologia di contributo come di seguito definite:

- CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
Fase preventiva
Entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, le Soprintendenze trasmettono alla Direzione Regionale copia di tutta la documentazione unitamente al provvedimento di approvazione delle opere ed al pronunciamento sull’ammissibilità al Contributo, pronunciamento che comunque non vincola la Direzione Regionale.
La Direzione Regionale, sulla base della perizia di spesa, con le eventuali correzioni apportate dalle Soprintendenze, entro 30 giorni disporrà, con comunicazione al proprietario ed all’Istituto interessato, il concorso dello Stato per gli interventi da effettuare, definendo l’ammontare netto dell’importo ammesso a contributo. 
In ragione della massima trasparenza ed in applicazione al principio di equità, applicato ai procedimenti come nella fattispecie, si fissano i limiti massimi per l’erogazione dei contributi nella seguente proporzione: 30% per i privati proprietari e 40% per gli Enti genericamente intesi
Fase consuntiva
Entro 60 giorni dal ricevimento, le Soprintendenze invieranno alla Direzione Regionale, dopo appropriata verifica della documentazione e delle singole voci inserite nella perizia di spesa giurata, copia di tutta la documentazione a consuntivo, indicando altresì il nominativo del Responsabile del Procedimento e di un Funzionario come membri della Commissione di Collaudo.
La Direzione Regionale, entro 10 giorni, nominerà una Commissione di Collaudo composta da un proprio rappresentante, dal Responsabile del Procedimento della Soprintendenza e da un Funzionario della Soprintendenza stessa indicato dal Dirigente.
Nelle more dell’emanazione del certificato di collaudo, (il cui verbale sarà inviato per la doverosa acquisizione agli atti alla Soprintendenza) la Direzione Regionale acquisirà (se non agli atti) dai proprietari, la convenzione di cui all’art. 17 comma 3 lett. u) del D.P.R. 233/07.
La Direzione Regionale provvede a stilare un'apposita graduatoria e a trasmettere le proposte di finanziamento alla Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale che, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, approva il piano di finanziamento e accredita le relative somme alla Direzione Regionale che, successivamente con apposito provvedimento, dispone l'erogazione del contributo.
Tale graduatoria viene stilata rispettando rispettando:
1.  l’ordine cronologico del certificato di collaudo;
2.  l’ordine cronologico del ricevimento dell’accreditamento dei fondi.
Il Ministero attraverso un apposito Decreto approva la Programmazione degli interventi finanziari del Ministero per i beni e le attivita' culturali a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'anno 2011, ai sensi degli artt. 31, 35, e 36 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e l'elenco degli interventi finanziati.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’accredito dei fondi da parte del Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale la Direzione Regionale disporrà il titolo di pagamento del contributo nella misura già determinata, dandone comunicazione al proprietario ed alla Soprintendenza interessata.
 
- CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
Si richiama il contenuto della Circ. Ministeriale n. 27 del 22 febbraio 2002, emanata con prot. N. GP 7343 Servizio III - Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggio. 
Resta valida la tempistica e tutti gli adempimenti a carico dei Soprintendenti mentre questa Direzione Regionale diventa titolare di tutte le funzioni che la Circolare stessa attribuisce al Direttore Generale per i Beni Architettonici e Paesaggio, così come leggasi “Direttore Regionale” laddove l’art. 37 del codice indica “Ministero”.
L’ordine cronologico della corresponsione del contributo in conto interessi sarà dettato dalla data di ricevimento alla Direzione Regionale degli atti di completamento dell’istruttoria (acquisizione del contratto di mutuo o del piano di ammortamento)
Anche nel caso di contributi in conto interessi sarà la Direzione Regionale ad acquisire la convenzione ex art. 17 comma 3 lett. u). D.P.R. 233/07
La Direzione Regionale non disporrà alcun concorso finanziario in conto interessi per interventi già realizzati, mentre per i contributi in conto capitale dovrà essere inequivocabilmente dimostrata dalla proprietà l’effettiva realizzazione dei lavori.
Ogni anno, per tutta la durata del mutuo, la Direzione Regionale emette una dichiarazione di nulla osta al pagamento della quota a contributo per l'anno in corso, diviso in due rate semestrali.
In caso di variazione del piano di ammortamento la Direzione Regionale emette un apposito decreto di aggiornamento.
La Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee - Servizio I - con nota prot. 8452 del 14/03/11, ha comunicato che la somma annualmente destinata dalla legge finanziaria all'erogazione dei contributi in conto interessi risulta interamente impegnata per la liquidazione dei contributi il cui iter è stato già definito, pertanto le nuove richieste di contributo potrebbero con grande probabilità restare insoddisfatte
E' il caso di ricordare che le ipoteche contratte sui beni di riconosciuto interesse culturale ed appartenenti al demanio culturale (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali ed altri soggetti pubblici, persone giuridiche private senza fini di lucro ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) devono essere preventivamente autorizzate ai sensi degli artt. 55, comma 3 e 56 del D.Lgs. 42/2004.

- ATTI D'OBBLIGO

La contropartita alle agevolazioni sopra descritte è l’obbligo per i privati di rendere accessibili al pubblico i beni restaurati (articolo 38 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).  
Pertanto la Direzione Regionale stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico (c.d. “Atti d’Obbligo” ).
I funzionari responsabili del servizio hanno avviato una campagna di di ricognizione di tutti gli atti, verifica e realizzazione di un “data Base” con elencate le Province, i Comuni, le denominazioni dei beni tutelati e restaurati, i giorni consentiti per la visita e gli orari.
L’elenco viene pubblicato sul sito della Direzione Regionale per consentire la massima diffusione e conoscenza del patrimonio restaurato.


Servizio responsabile:
SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE:
Responsabile del Servizio:
dott. Salvatore Patamia salvatore.patamia@beniculturali.it


PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI A FAVORE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE DEL BENE CULTURALE PER L'ANNO 2011, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 35, E 36 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO A.F. 2011 -
- DECRETO
- ALLEGATO


PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI A FAVORE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE DEL BENE CULTURALE PER L'ANNO 2011, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, 35, E 36 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO A.F. 2010
- DECRETO
- ALLEGATO

COMUNICATO URGENTE: L'art. 1, c. 26 ter della legge Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 189 del 14.08.2012) dispone che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".
La circolare n. 360 del 1.10.2012 del MiBAC dispone che: " ... a partire dal 15.08.2012, data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 135, le dichiarazioni di ammissibilità a contributo di cui sopra non possono più essere rilasciate ...".

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