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Attività >> Attività di Coordinamento Amministrativo >> Programmazione
 

I piani o programmi relativi ai lavori ed alle opere pubbliche, intesi come la “… costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili” (art. 3, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo 20 aprile 2006 n. 163), implicano la previsione e la volontà di realizzare un quadro organico di interventi nel quale ogni opera sia collegata funzionalmente alle altre.
L’art. 128 del Decreto legislativo 20 aprile 2006 n. 163 definisce l’iter per la realizzazione delle opere pubbliche che trae origine dalla predisposizione ed approvazione di un programma triennale (per i lavori di importo superiore a 100.000 Euro) e di un elenco annuale di lavori.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.
La programmazione ha un ruolo centrale ai fini della valutazione ex ante degli investimenti pubblici, “…. finalizzata ad una più razionale allocazione delle risorse finanziarie ed a migliorare la qualità e l’efficienza del processo di programmazione delle politiche di sviluppo.”
Nell’ambito dell’individuazione e della definizione degli investimenti pubblici, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito Ministero, esercita le funzioni di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, privilegiando il metodo della programmazione (art. 1, comma 1, D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368).
Tale impostazione è ribadita all’art. 29 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato Codice laddove afferma: “ … La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”.
Ogni anno presso la struttura centrale del MiBAC viene elaborato un programma di interventi sui beni di propria competenza secondo quanto prescrive la normativa dei Lavori pubblici (articolo 128 D.Lgs. 163/2006 Codice degli appalti) sulla base delle proposte dei Direttori regionali e dei pareri espressi dai Direttori generali.
I tempi di realizzazione del Programma sono fissati dall’art. 13 c. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 articolo 13 comma 3 laddove si individuano le seguenti fasi:

  • predisposizioneentro il 30 settembre del programma triennale e dell'elenco annuale;
  • adozioneentro il 15 ottobre di ogni anno da parte dell'organo competente dell'amministrazione secondo l'ordinamento interno;
  • approvazionedella legge di bilancio;
  • aggiornamentodefinitivo del programma e dell'elenco dei lavori che saranno eseguiti nel primo anno di programmazione (13 c. 3 del  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 articolo 13 comma 3) entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

L'articolo 13 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, specifica inoltre il contenuto del Programma che deve indicare l’elenco degli interventi ordinatiper tipologia e in relazione alle specifiche categorie, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal codice
I fattori che concorrono alla messa in opera del programma sono:
 

  • il rispetto dei contenuti della direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e delle indicazioni fornite dal competente organo dell'amministrazione del MiBAC in merito alla distribuzione delle percentuali teoriche di attribuzione delle risorse, su base regionale, comunicate con circolare ministeriale agli uffici deputati alla stesura del programma;
  • la valutazione degli interventi proposti dalle Soprintendenze e trasmessi alle Direzioni regionali competenti insieme alla relazione illustrativa;
  • il rapporto fra le esigenze programmate e l'effettiva disponibilità economica (budget) contenuta nel bilancio di previsione per l'anno finanziario interessato;
  • il monitoraggio della gestione amministrativo-contabile degli interventi inseriti nei programmi LL.PP. approvati quale elemento di supporto per la predisposizione di un programma che tenga conto dell'effettivo andamento dei lavori per un corretto utilizzo delle risorse disponibili e per ridurre al massimo la giacenza di fondi nelle contabilità speciali di Soprintendenze e Direzioni regionali.

L’iter procedurale che determina la definizione della programmazione triennale e dell’elenco annuale può essere così schematizzata:
La Direzione regionale ai sensi dell’art. 17, c. 3 lett. t) del D.P.R. 26 novembre 2007: “propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f)”.
Pertanto, le Soprintendenze di settore ogni anno definisco la proposta di Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici, tenendo conto delle priorità stabilite per legge,e l’inserimento dei pronti interventi, eseguiti nel corso dell'annualità precedente, per i quali non è stato possibile garantire la copertura finanziaria con il fondo di riserva della Direzione e/o degli Istituti periferici proponenti.
L’Amministrazione centrale del MiBAC elabora la proposta di programma degli interventi a livello nazionale in considerazione delle proposte pervenute da parte delle singole Direzioni regionale;
Il programma così elaborato completo dei pareri acquisiti ( Direzione generale e Comitato tecnico-scientifico) viene trasmesso all’organo competente che cura l’istruttoria per l’adozione del programma da parte del Ministro e cura la pubblicazione del documento. Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del piano adottato (vedi sezione  Programmazione ordinaria nel sito web del Ministero) gli istituti periferici possono presentare osservazioni, nonché richieste di modifica o integrazioni. Scaduto tale periodo il programma viene approvato con decreto ministeriale.
Sono oggetto della programmazione ordinaria del Ministero anche i contributi in conto capitale per interventi di restauro (vedi sezione  Contributi per interventi di restauro) e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali previsti dalla legge n.289/ 2002. Questi ultimi sono attuati  con il sostegno della ARCUS S.P.A. ed approvati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Decreto Ministeriale ed il relativo piano approvato vengono trasmessi alla registrazione della Corte dei Conti ai fini della loro registrazione.
Il Ministero per i beni e le attività culturali, può attingere, ai fini del finanziamento di interventi volti a conservare il patrimonio culturale alla:
- programmazione ordinaria, che segue l’iter procedurale sopra indicata.
- programmazione straordinaria dove rientrano gli interventi finanziati ai sensi dell’art. 3, comma 83 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 mediante l’utilizzazione della quota derivante dalle estrazioni del gioco del lotto. Questa segue l’iter procedurale sopra indicata
La programmazione degli interventi finanziati con i fondi derivanti dalla quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale ed integrato di cui alla Legge 20 maggio 1985, n. 222 segue invece un iter procedurale definito dalla citata legge e dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76  "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale" e da successivi  testi normativi di modifica ed integrazione.
La programmazione degli interventi finanziati con fondi provenienti dalla quota dell'otto per mille viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Assumono un rilievo determinante ai fini della programmazione gli Accordi di programma quadro (APQ), attraverso i quali il Ministero fa convergere sui progetti concordati con la Regione Calabria i finanziamenti provenienti dalla programmazione ordinaria e straordinaria, nonché quelli legati a specifiche leggi di settore o a leggi che si pongono particolari obiettivi.
In questo ambito la Direzione regionale istruisce le proposte ministeriali e provvede a coordinare il monitoraggio semestrale degli interventi
L'attività di coordinamento viene svolta  anche in occasione dell'individuazione della destinazione di finanziamenti speciali, come è avvenuto recentemente per il  Progetto pilota strategico Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno, che vede tra gli interventi prescelti per la realizzazione quello relativo alla Locride e a Sibari.
Vengono di seguito pubblicate le tabelle relative agli interventi finanziati con le varie forme di finanziamento con l'integrazione di dati relativi agli atti di impegno degli stessi,

Servizio responsabile: SERVIZIO AFFARI GENERALI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE:
Responsabile del Servizio:
dott. Salvatore Patamia salvatore.patamia@beniculturali.it
 

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